CORTE DI GIUSTIZIA UE, UN PROBLEMA DI TRAFFICO AEREO NON GIUSTIFICA AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito oggi che una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce, di per sé, una «circostanza eccezionale» tale da esonerare una compagnia aerea dal pagamento di un risarcimento per un volo arrivato con almeno tre ore di ritardo. La vicenda riguarda una passeggera che nel luglio 2023 viaggiava da Smirne, in Turchia, a Varsavia, con un ritardo superiore alle tre ore. Il volo era stato condizionato da una precedente decisione di gestione del traffico aereo, legata a restrizioni dello spazio aereo di Ungheria e Romania dovute al maltempo, oltre che da un guasto tecnico dell’aeromobile. La Corte ha annullato, per la prima volta, una sentenza del Tribunale dell’Unione europea nell’ambito di un riesame pregiudiziale, ritenendo che l’interpretazione adottata potesse compromettere l’unità del diritto europeo. Secondo i giudici, non basta per la compagnia invocare una decisione di gestione del traffico aereo: deve dimostrare che l’evento che l’ha provocata aveva a sua volta carattere eccezionale, cioè che non era inerente alla normale attività del vettore e sfuggiva al suo controllo. Condizioni meteorologiche particolarmente gravi possono, ad esempio, rientrare in questa categoria quando impediscono di effettuare il volo in sicurezza e secondo la programmazione prevista. La Corte precisa inoltre che, quando il ritardo è dovuto sia a una circostanza eccezionale sia ad altri fattori, dal ritardo complessivo deve essere sottratto il tempo imputabile alla circostanza eccezionale per stabilire se il passeggero abbia diritto al risarcimento.
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