Corte UE: La morte del copilota non blocca l'indennizzo della compagnia aerea ai passeggeri in ritardo
Il decesso improvviso del copilota di un aereo non esonera la compagnia dall'obbligo di indennizzare i passeggeri per il ritardo che hanno subito. Lo ha deciso oggi la Corte di Giustizia dell'Ue, in una causa che riguardava la compagnia aerea portoghese TAP. Il 17 luglio 2019, alle 6.05 del mattino, un volo Tap avrebbe dovuto trasportare i passeggeri da Stoccarda, in Germania, a Lisbona, ma intorno alle 4 del mattino, il copilota è stato trovato morto nella sua camera d'albergo: l'equipaggio, sconvolto per l'improvviso decesso, si è dichiarato non idoneo a volare e il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito dalla capitale portoghese alle 11.25, è arrivato a Stoccarda alle 15.20 e i passeggeri sono potuti partire con un volo sostitutivo alle 16.40, con oltre 10 ore di ritardo. Tap si era rifiutata di indennizzare i passeggeri, sostenendo che il decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale, che la esonerava dall'obbligo di risarcire i passeggeri per il ritardo. Secondo la Corte UE, però, le misure relative all'organizzazione del personale operativo rientrano nella normale attività della compagnia aerea. Dato che un'assenza improvvisa, che sia per malattia o per decesso, è intrinsecamente legata alla normale organizzazione del lavoro, non può essere considerata una circostanza eccezionale.
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