L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della SAS - Shipping Agencies Services Sarl, società integralmente controllata dal gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), della Moby Spa, che è partecipata al 51% da Onorato Armatori e al 49% dalla stessa SAS, e della Grandi Navi Veloci Spa (GNV), che è quasi integramente controllata dalla stessa SAS e dalla Marinvest del gruppo MSC, per verificare l'esistenza di possibili restrizioni della concorrenza a seguito dell'operazione di acquisizione del 49% del capitale sociale di Moby da parte di SAS e del successivo ingente finanziamento concesso da quest'ultima a Moby. L'AGCM ha reso noto che mercoledì scorso, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha effettuato ispezioni nelle sedi di Moby e Grandi Navi Veloci, di Onorato Armatori e della Marinvest. Nel suo provvedimento, l'authority antitrust ricorda che, a causa della propria una situazione di difficoltà finanziaria, nel 2020 Moby ha presentato al Tribunale di Milano una istanza di concordato - cui è seguito nel 2021 il deposito del piano concordatario con continuità aziendale diretta - per raggiungere un accordo con i propri creditori. Il piano di concordato di Moby - chiarisce l'AGCM - consisteva in una complessa operazione di ristrutturazione e riorganizzazione che ha coinvolto anche CIN, società controllata al 100% da Moby, la quale ha avviato una procedura di concordato parallela a quella della sua controllante. In questo contesto MSC si è impegnata, su richiesta di Onorato Armatori, a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Moby fino all'importo di 150 milioni di euro, tale da comportare l'acquisizione di una quota di minoranza del 49% in Moby, a condizione che il piano di concordato preventivo fosse omologato dal Tribunale di Milano. Tale impegno, che non prevedeva l'acquisizione di diritti di governance in Moby, è stato recepito in un accordo multilaterale stipulato nel luglio 2022 tra CIN, Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, Vincenzo Onorato, Moby e alcune istituzioni finanziarie creditrici. A giugno 2023 - ricorda ancora l'AGCM - i decreti di omologa dei concordati di Moby e CIN sono diventati definitivi, pertanto, in forza delle precedenti pattuizioni, a luglio 2023, SAS ha acquisito una partecipazione di minoranza del 49% in Moby, la quale non ha tuttavia comportato, in virtù degli accordi raggiunti, l'acquisto di diritti di governance tali da consentire a SAS di acquisire il controllo (esclusivo o congiunto) su Moby. Tale controllo è rimasto, infatti, in capo a Onorato Armatori. Moby e Onorato, da un lato, e SAS, dall'altro, hanno successivamente stipulato alcuni accordi, che hanno consentito a Moby e Onorato di ricevere da SAS la provvista finanziaria necessaria a estinguere le rispettive posizioni debitorie con una particolare categoria di creditori concordatari (banche e obbligazionisti) e di eseguire anticipatamente i piani di concordato con un risparmio per Moby rispetto agli esiti originariamente previsti. Allo stato, quindi, tutti i creditori di Moby e CIN sono stati soddisfatti e la procedura concordataria è chiusa. Gli accordi, oggetto di esame anche da parte della Commissione Europea, in quanto l'eventuale acquisto del controllo di Moby da parte di MSC sarebbe stato soggetto ad un obbligo di notifica ai sensi del Regolamento CE 139/20045, prevedono in particolare: a) la cessione da parte di Moby a una società del gruppo MSC di due navi (la Moby Vinci e la Sherdan) per un controvalore di 109 milioni di euro; b) un contratto di finanziamento, stipulato tra SAS e Moby il 7 dicembre 2023 che prevede la concessione di un finanziamento di importo pari a 243 milioni di euro a Moby da parte di SAS, da erogare entro il 12 dicembre 2023 (il “Finanziamento Ponte”); c) un contratto di pegno e opzione, stipulato da SAS e Onorato Armatori contestualmente al contratto di finanziamento, con il quale Onorato si è impegnata a garantire, in via autonoma e a prima richiesta, l'adempimento di tutte le obbligazioni di Moby originanti dal contratto di finanziamento nei confronti di SAS. In particolare, il contratto di pegno e opzione prevede che Onorato costituisca in pegno in favore di SAS le azioni di sua titolarità rappresentative del 51% del capitale sociale di Moby. Il contratto di pegno e opzione non conferisce a SAS alcun diritto di voto e, più in generale, alcun diritto amministrativo derivante dalle azioni date in pegno (tali diritti continueranno a essere esercitati da Onorato). Il contratto di pegno e opzione prevede, altresì, un diritto di opzione per l'acquisto delle azioni Moby detenute da Onorato in favore di SAS, soggetto a una condizione sospensiva. In particolare, il pegno potrà essere escusso e l'opzione potrà essere esercitata solo a seguito del mancato pagamento da parte di Moby e Onorato degli importi dovuti. Infine lo scorso 27 giugno 2024 la Commissione Europea ha rinviato all'autorità italiana, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004, la valutazione dell'operazione di concentrazione che si realizzerebbe nel caso in cui Moby non estinguesse il suo debito nei confronti di SAS entro i termini pattuiti. Nella sua valutazione, prendendo in esame i mercati del trasporto marittimo di linea di passeggeri, autoveicoli al seguito e merci rotabili in cui operano Moby e il gruppo MSC con le sue compagnie di navigazione, l'AGCM rileva che «i mercati nei quali operano Moby e GNV sono estremamente concentrati e caratterizzati dalla presenza di un numero esiguo di imprese. Essi sono contraddistinti da significative barriere all'entrata, costituite dall'elevato investimento iniziale nel naviglio, dalla necessità di disporre di adeguati spazi a terra per la sosta e di slot in partenza e arrivo commercialmente attraenti, nonché dalla presenza di operatori storici che possono godere di una certa fedeltà dei consumatori. In questo contesto - osserva l'antitrust italiana -, la creazione di un forte legame strutturale tra Moby e GNV, discendente dall'operazione di acquisizione della partecipazione del 49% di SAS nel capitale di Moby, nonché l'ulteriore legame creato dall'ingente finanziamento di SAS a Moby del dicembre 2023, potrebbero risultare idonei a produrre un deterioramento delle dinamiche concorrenziali sui mercati interessati, in violazione dell'articolo 101 TFUE. In particolare, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza di SAS in Moby potrebbe facilitare, anche attraverso contatti tra le parti, il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. Inoltre, nello scenario competitivo che si determina a valle dell'acquisizione della partecipazione potrebbero risultare ulteriormente affievoliti gli incentivi alla concorrenza tra GNV e Moby, con il rischio - in particolare, sui mercati rilevanti nei quali tali imprese non fronteggiano una significativa pressione concorrenziale - che si determinino effetti di riduzione delle quantità offerte e aumento dei prezzi. Il descritto legame strutturale potrebbe ridurre, infatti, l'incentivo di GNV a contrastare eventuali aumenti di prezzo da parte di Moby e rendere complessivamente meno conveniente per l'azionista di controllo di GNV una politica aggressiva da parte di quest'ultima. A tale riguardo - specifica l'AGCM - l'osservata correlazione tra le variazioni dei prezzi dei biglietti già oggi acquistabili per la prossima stagione sui siti aziendali e la possibile riduzione delle frequenze offerte da GNV nella stagione estiva appaiono prima facie indizi degli ipotizzati effetti di restrizione della concorrenza. Da ultimo, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza di SAS in Moby appare potenzialmente idonea a deprimere la concorrenza anche sui mercati rilevanti sui quali GNV e Moby competono con Grimaldi, potendo favorire l'emersione di un equilibrio collusivo a detrimento dei consumatori». Precisando che i segmenti di mercato italiano in cui operano Moby e le compagnie del gruppo MSC «rappresentano parti rilevanti del mercato europeo, impattando anche sull'eventuale operatività di imprese europee, potenzialmente interessate», l'AGCM spiega che, «di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri dell'Unione Europea e integrare gli estremi di una violazione dell'articolo 101 del TFUE». L'Antitrust italiana ha quindi deliberato l'avvio dell'istruttoria per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'UE, con procedimento che dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026.
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