MANDATO D’ARRESTO EUROPEO: LA SPROPORZIONE DELLA PENA NON GIUSTIFICA AUTOMATICAMENTE IL RIFIUTO DI CONSEGNA
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito questa mattina che una pena ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del reato non costituisce, da sola, un motivo sufficiente per rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La vicenda riguarda un uomo condannato in Romania a sette anni di reclusione per aver importato tre grammi di cannabis e quattro pasticche di MDMA. L'interessato si è opposto alla consegna alle autorità rumene, sostenendo che la pena fosse eccessiva, anche perché le sostanze erano destinate al consumo personale e non allo spaccio. Nei Paesi Bassi, per un reato analogo, sarebbe stata prevista una pena molto più lieve. La Corte ha innanzitutto ricordato che il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e che il rifiuto della consegna è ammesso soltanto in circostanze eccezionali, quando esiste un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali e che questo rischio deve essere verificato attraverso due passaggi: occorre innanzitutto accertare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato che ha emesso il mandato e, successivamente, verificare se la persona interessata sia concretamente esposta a una violazione dei propri diritti. Il rifiuto, secondo i giudici UE, può essere giustificato soltanto in presenza di violazioni manifeste e gravi del principio di proporzionalità, per esempio quando la legge impone pene assimilabili a trattamenti inumani o degradanti oppure impedisce al giudice di valutare le circostanze individuali. Nel caso esaminato, la Corte non ha riscontrato carenze di questo tipo nella legislazione rumena.
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