Baby gang, quando i genitori devono pagare i danni dei figli

Ago 6, 2026 - 00:32
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Baby gang, quando i genitori devono pagare i danni dei figli

I genitori possono essere chiamati a risarcire i danni causati dai figli minorenni coinvolti in aggressioni, rapine o atti vandalici. La responsabilità civile è regolata soprattutto dall’articolo 2048 del Codice civile. Responsabilità genitori baby gang: cosa prevede il Codice civile L’articolo 2048 stabilisce che il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro. La regola può applicarsi alle condotte attribuite alle baby gang, come aggressioni, danneggiamenti, incendi, rapine, lesioni e distruzione di beni pubblici o privati. I genitori possono essere citati direttamente dalla vittima per ottenere il pagamento delle spese mediche, dei danni agli oggetti, del danno morale e delle altre conseguenze economicamente valutabili. La responsabilità può concorrere con quella del minore quando il ragazzo era capace di intendere e di volere. La giurisprudenza considera quindi autonome, anche se collegate, la condotta del figlio e la responsabilità educativa dei genitori. La legge permette ai genitori di liberarsi dalla responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto. Non basta affermare di non essere presenti al momento dell’aggressione. La prova riguarda anche l’educazione impartita, il controllo esercitato e le iniziative adottate davanti a precedenti comportamenti problematici. La Cassazione ha più volte precisato che l’affidamento del ragazzo alla scuola o ad altri adulti può incidere sull’obbligo di vigilanza, ma non elimina automaticamente la responsabilità collegata all’educazione. La valutazione è affidata al giudice e cambia in base all’età del minore, alla gravità della condotta, ai precedenti e alle misure adottate dalla famiglia. La separazione o il divorzio non fanno cessare la responsabilità genitoriale. Il Ministero della Giustizia ricorda che entrambi i genitori continuano a esercitarla secondo le regole stabilite dal giudice o dagli accordi di affidamento. Il genitore non convivente non è però automaticamente obbligato in ogni caso. Il giudice deve verificare le condizioni concrete, la convivenza, i rapporti con il figlio e l’effettiva possibilità di incidere sulla sua educazione. Sul piano penale risponde personalmente il ragazzo che abbia compiuto almeno 14 anni e sia ritenuto capace di intendere e di volere. Sotto i 14 anni il minore non è imputabile, ma possono comunque essere adottate misure di protezione o rieducazione. Il risarcimento civile segue regole distinte.

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Redazione Giornalista iscritto all’elenco dei “Professionisti” dal 2003. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Liguria dal 1991 come pubblicista fino al 2003 quando ha superato l’esame a Roma per passare ai professionisti. Il primo pezzo, da album dei ricordi, l'ho scritto sul ‘Corriere Mercantile’ (con l’edizione La Gazzetta del Lunedì) nel novembre del 1988. Fondato nel 1824, fu una delle più longeve testate italiane essendo rimasto in attività fino al luglio del 2015. Ha collaborato per 16 anni con l’agenzia Ansa, ma anche con Agi, Adnkronos, è stato corrispondente della Voce della Russia di Radio Mosca, quindi ha lavorato con La Repubblica, La Padania, Il Giornale, Il Secolo XIX, La Prealpina, La Stampa e per diverse emittenti televisive e radiofoniche come Telenord, Canale 7, Tele Cupole, Tele Gallinara, TeleRiviera, Radio Riviera 3, Radio Liguria International, Radio Babboleo, Lattemiele, Onda Ligure e Radio Valle Belbo. E' direttore di Radiocom.tv, la testata giornalistica della radio degli italiani nel mondo.