Cancellazione dei voli: il rimborso deve coprire anche le commissioni di intermediazione
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito oggi che, in caso di cancellazione di un volo, il rimborso dovuto ai passeggeri deve comprendere anche le commissioni pagate all’agenzia di viaggi o alla piattaforma di prenotazione. La decisione nasce da un caso che ha coinvolto passeggeri che avevano acquistato biglietti aerei tramite un portale online per un volo della compagnia KLM. Dopo l’annullamento dei voli, la compagnia aveva rimborsato il prezzo del biglietto, trattenendo però l’importo della commissione di intermediazione. Secondo la Corte, se una compagnia aerea autorizza un intermediario a vendere biglietti in suo nome e per suo conto, si può presumere che conosca la prassi commerciale di applicare una commissione. Questa commissione viene considerata una componente inevitabile del prezzo del biglietto e, di conseguenza, deve essere inclusa nel rimborso. Non è necessario che la compagnia conosca l’importo esatto della commissione. In caso contrario, secondo i giudici europei, la tutela dei passeggeri risulterebbe indebolita.
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