Corte UE: Non c’è obbligo per un richiedente asilo di comparire personalmente all’udienza secondo il diritto dell'Unione
La Corte di Giustizia UE, in una pronuncia di stamane, ha stabilito che, alla luce dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una normativa nazionale che preveda l'obbligo di un richiedente asilo di comparire personalmente dinanzi al giudice è contraria al diritto UE perché viola il principio di proporzionalità. Secondo i giudici, l’obbligo avrebbe il solo scopo di verificare la presenza dell'interessato sul territorio nazionale e non di ascoltarlo e che, anche se una legge in tal senso potrebbe contribuire all'efficienza del sistema giudiziario, nella misura in cui i giudici investiti di tali ricorsi si concentrano su quelli presentati da richiedenti che hanno un interesse reale all'esito del loro ricorso, si potrebbero adottare misure meno restrittive, come la possibilità per i richiedenti di essere rappresentati da un avvocato o da un'altra persona autorizzata e di provare la loro presenza sul territorio europeo presentandosi a una stazione di polizia o a un'altra autorità pubblica o giudiziaria situata vicino al loro luogo di residenza. Riferendosi al caso in oggetto, che ha origine dal ricorso di un migrante iracheno in Grecia, la Corte ritiene che l'obbligo di comparire personalmente rappresenti un onere irragionevole ed eccessivo per coloro che non risiedono nella zona di Atene, dove vengono esaminati i ricorsi. In effetti, essi sarebbero tenuti a recarsi ad Atene al solo scopo di comparire, senza essere necessariamente ascoltati. La natura sproporzionata di questa normativa risiede, in particolare, nel fatto che essa stabilisce una presunzione inconfutabile che il ricorso sia stato presentato in modo improprio, con la conseguenza che esso viene respinto come manifestamente infondato, senza alcun esame del merito.
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