La Corte di Giustizia dell'Ue ha bocciato i respingimenti dei migranti da parte della Francia
La Corte di Giustiza dell'Unione europea ha bocciato i respingimenti dei migranti da parte della Francia al confine con l'Italia. Per i giudici del Lussemburgo la direttiva "rimpatri" si applica a qualunque cittadino di un Paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza. I migranti irregolari, evidenzia la Corte Ue, devono poter “beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza”.
Ciò vale anche qualora l’interessato sia entrato in detto territorio ancor prima di aver attraversato un valico di frontiera in cui tali controlli vengono effettuati, scrive la Corte. In questi giorni la Francia ha rafforzato i controlli al confine con l'Italia, anche con mezzi antiterrorismo, alla luce dei numerosi sbarchi avvenuti a Lampedusa.
Varie associazioni, tra cui l’associazione 'Avocats pour la défense des droits des étrangers' (ADDE), avevano contestato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda). Esse sostengono che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di Paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (in prosieguo: le "frontiere interne"), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva "rimpatri".
Il Consiglio di Stato francese si è rivolto alla Corte di giustizia sulla questione se, qualora uno Stato membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, esso possa adottare nei confronti del cittadino di un Paese terzo che sia scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento sulla sola base del codice frontiere Schengen, senza dover rispettare le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva "rimpatri". La Corte ha dichiarato che, in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva "rimpatri", il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento.
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