Terremoto: Anac, 'controllato un terzo degli interventi per 2,17 miliardi'
A dieci anni dal terribile terremoto di Amatrice e del centro Italia del 24 agosto 2016, il controllo di legalità e di trasparenza di Anac sui lavori di ricostruzione procede costante e con tempi rapidi. Il controllo preventivo ha riguardato 1.227 diverse procedure di affidamento, oltre il 33% dei 3.667 interventi di ricostruzione pubblica programmati, per un valore complessivo di oltre 2,17 miliardi di euro, pari a circa il 44,76% dei 4,85 miliardi di euro degli investimenti indicati nella programmazione del Commissario. Solo nel mese di luglio 2026, sono stati definiti 60 pareri ed esaminate 5 nuove procedure di affidamento per circa 16 milioni di euro. Il valore medio delle procedure verificate in via preventiva si attesta a circa 1,77 milioni di euro. In totale sono stati emanati 4.470 pareri. Ogni procedura ha richiesto, in media, l’elaborazione di 3,6 pareri. “L’azione di supporto dell’Anac è stata un efficace presidio di legalità e trasparenza, avendo contribuito significativamente alla qualità degli atti e prevenuto il contenzioso amministrativo e, per quanto noto, episodi di corruzione”, dichiara il Presidente dell’Autoritá, Giuseppe Busia. “Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026, durante il periodo di questa consiliatura di Anac, il numero delle procedure esaminate è di 786 (64% del totale complessivo) e il totale dei pareri emessi è di 3.262 (73% del totale complessivo), pari a 2,3 per giorno lavorativo. Nello stesso periodo, risultano solo nove casi di contenzioso, che tra l’altro non hanno comportato l’impugnativa di alcun parere rilasciato dall’Autorità nelle varie fasi del controllo”. Per estensione geografica, numerosità ed eterogeneità degli interventi e somme stanziate dal Commissario straordinario, la ricostruzione Italia Centrale è oggi un vasto ‘laboratorio’ nel quale vengono sperimentate soluzioni e approcci innovativi. La qualità di bandi e procedure è tuttavia ancora oggi influenzata dall’urgenza a procedere, non sempre portatrice di soluzioni efficaci, e dalla non adeguata ‘metabolizzazione’ dei pareri e delle ivi indicazioni date, nonostante un patrimonio giurisprudenziale considerevole, formato da quasi 4.500 pareri resi, che non ha eguali in altri ambiti di vigilanza dell’Autorità, e che si auspica rappresenti sempre di più la base di riferimento per l’impostazione delle procedure in ambito ricostruzione pubblica. Le attività svolte hanno consentito di rilevare e superare varie problematiche, fra cui: dubbi circa la legittimità di talune scelte procedurali adottate, sia in fase di affidamento che nelle fasi di aggiudicazione, ad esempio in relazione alla legittimità degli affidamenti diretti, al rispetto del criterio di rotazione e alla modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate, non sempre aderenti ai principi di parità di trattamento e non discriminazione. A tale riguardo, sono state segnalate criticità anche in relazione all’utilizzo di criteri territoriali; la corretta applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti avuto riguardo, in particolare, al legittimo riparto di competenze tra ente attuatore delegante, titolare dell’intervento, e soggetto qualificato individuato per lo svolgimento della procedura di affidamento; la non corretta applicazione di varie disposizioni del Codice, con riguardo, tra l’altro, all’aggiornamento della documentazione di gara alla nuova normativa e ai bandi tipo adottati dal Commissario e dall’Autorità, alla definizione dei requisiti di partecipazione, alla disciplina di taluni istituti come l’avvalimento nel settore dei beni culturali e il subappalto; la necessità di approfondimenti sulla posizione di soggetti pubblici (RUP, commissari di gara, membri dei collegi consultivi tecnici, ecc.) ai fini dell’accertamento dell’assenza di cause di astensione e conflitti di interesse in relazione all’incarico ricoperto, anche in relazione alla coincidenza tra soggetto nominato e soggetto valutatore; la necessità di approfondimenti sulla posizione degli operatori economici aggiudicatari principali e subappaltatori ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di capacità e dell’assenza dei motivi di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice in relazione, ad esempio, a procedimenti penali in corso o a pendenze di carattere fiscale, ovvero dell’assenza delle fattispecie previste dalle clausole anticorruzione inserite nell’Accordo di alta sorveglianza. I rigorosi controlli posti in essere e i successivi approfondimenti effettuati dalle stazioni appaltanti hanno consentito di escludere, all’esito di attente valutazioni secondo la normativa vigente e la pertinente giurisprudenza, fattispecie immediatamente escludenti ovvero di ponderare adeguatamente le situazioni di rischio, portando all’estromissione dell’operatore economico nei casi di rilevati elementi ostativi anche sotto il profilo del grave illecito professionale; il mancato inserimento nei report bimestrali di tutte le procedure per le quali è previsto il controllo ex post a campione ex art. 4 dell’Accordo, con effetti negativi sulla possibilità di un effettivo monitoraggio degli interventi anche da parte del Commissario. I controlli sulla fase conclusiva dell’iter di aggiudicazione e sugli affidamenti in fase esecutiva (subappalti) hanno raggiunto un peso significativo: 80 su 187 pareri complessivamente resi, pari 42,7% del totale, contro il 24,5% del 2021. Questi dati confermano il trend della progressiva cantierizzazione delle opere connesse alle procedure soggette al controllo preventivo. Ulteriore prova ne è proprio l’incremento degli affidamenti in subappalto, le cui verifiche preventive si concentrano sui contratti di valore pari o superiore a 100.000 euro relativamente agli appalti di importo maggiore di 1 milione euro.
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