DATI PERSONALI, PER L’AVVOCATO GENERALE UE IL CONSENSO AI “PARTNER” DEVE ESSERE SPECIFICO
Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing non può essere considerato valido se l'interessato non sa esattamente quali imprese potranno utilizzare i suoi dati. È questa la posizione espressa stamane dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Dean Spielmann, in una causa che riguarda il gruppo Canal+. Nel 2021, circa 3,9 milioni di persone erano state oggetto di attività di marketing realizzate per conto di Canal+. I dati erano stati raccolti da due fornitori di accesso a internet. Al momento della raccolta, gli abbonati avevano accettato che i loro dati fossero utilizzati per finalità commerciali dai cosiddetti “partner” dei fornitori, senza però che tali partner fossero identificati. Un’Autorità di controllo francese aveva ritenuto il consenso non valido e aveva inflitto a Canal+ una multa di 600 mila euro. Secondo l'avvocato generale, il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Per essere realmente informato, l'utente deve poter conoscere l'identità del titolare del trattamento. Di conseguenza, accettare genericamente che i dati vengano utilizzati dai “partner” di un fornitore non significa autorizzare qualsiasi impresa appartenente a quella categoria a utilizzare quei dati per attività di marketing. Se l'identità dell'impresa non era conosciuta quando è stato raccolto il consenso, secondo Spielmann sarebbe quindi necessario ottenere un nuovo consenso prima dell'inizio delle comunicazioni commerciali, al più tardi in occasione del primo contatto.
Qual è la tua reazione a questa notizia?