CORTE UE, LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTO DI SOGGIORNO PER IL PARTNER DI UN CITTADINO EUROPEO
L'esercizio della libera circolazione, senza un effettivo soggiorno in un altro Stato membro, non è sufficiente a garantire un diritto di soggiorno derivato al partner di un cittadino dell'Unione proveniente da un Paese terzo. È questa la posizione espressa oggi dall'avvocata generale della Corte di giustizia, Laila Medina. La vicenda riguarda una cittadina rumena che nel 2024 si era recata in Italia esclusivamente per costituire un'unione civile con la propria partner britannica. Nessuna delle due viveva però in Italia: la cittadina rumena risiedeva in Romania, mentre la partner viveva in Australia. Poco dopo la celebrazione dell'unione civile, la cittadina rumena era tornata in Romania. Nel 2025 la partner britannica si è trasferita in Romania e ha chiesto un diritto di soggiorno per ricongiungimento familiare. La domanda è stata respinta perché la normativa rumena non riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Secondo l'avvocata generale, il diritto dell'Unione potrebbe riconoscere un diritto di soggiorno derivato in una situazione di questo tipo soltanto se il cittadino europeo avesse effettivamente soggiornato in un altro Stato membro e se durante quel soggiorno fosse stata sviluppata o consolidata la vita familiare. Nel caso specifico, nessuna delle due condizioni sarebbe soddisfatta: la cittadina rumena non aveva soggiornato effettivamente in Italia e la vita familiare non era stata sviluppata in quel Paese.
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