Il TAR ha accolto il ricorso per l'annullamento del decreto VIA del porto turistico-crocieristico di Fiumicino
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da comitati e associazioni (Comitato Tavoli del Porto, Lipu ODV, Saifo, Unione Inquilini Fiumicino) e da 18 cittadini residenti a Fiumicino/Isola Sacra per l'annullamento del decreto VIA con cui il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, aveva dato giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto del porto turistico-crocieristico di Fiumicino - Isola Sacra, proposto dal Comune di Fiumicino in qualità di ente concedente e da realizzarsi nell'ambito di una concessione di durata novantennale dalla Fiumicino Waterfront, società controllata dalla Cruise Terminals International Limited (CTI) a sua volta partecipata al 90% da fondi assistiti da iCON Infrastructure e al 10% dal gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean ( del 24 febbraio 2022). Il TAR per il Lazio ha accolto il primo motivo di impugnazione del provvedimento in quanto il progetto è stato qualificato come “porto turistico” ai sensi del Dpr 509/1997, il che ha permesso al Comune di Fiumicino di presentarsi come soggetto proponente della VIA, mentre questa qualificazione è ritenuta errata in quanto il Dpr richiede che l'infrastruttura serva “unicamente o precipuamente” la nautica da diporto, mentre il progetto, pur parlando di funzione diportistica “prevalente” prevede in realtà una componente crocieristica molto significativa essendo previsto - specifica la sentenza - un molo ad hoc per l'approdo da navi da crociera, che sosteranno stabilmente nello scalo (in modalità home-port) per circa 200 giorni l'anno, e che contribuiranno in maniera decisiva al potenziale passaggio nell'area portuale di circa 1,3 milioni di turisti. La funzione crocieristica - spiega la sentenza - va giuridicamente ricondotta al “servizio passeggeri” ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c) della legge n. 84 del 1994 e va tenuta ben distinta dalla funzione “turistica e da diporto” di cui alla successiva lettera e). La sentenza rileva che, trattandosi quindi non di un porto turistico ma di un porto polifunzionale con rilevante componente crocieristica, il Comune di Fiumicino non aveva titolo per agire come proponente della VIA, competenza che spetta ad altri soggetti nel quadro della legge 84/1994. Per la Filt Cgil nazionale e regionale di Roma e Lazio, il cui intervento ad adiuvandum assieme a quello di ANCIP è stato ammesso dal TAR, quella del tribunale costituisce «una decisione che rappresenta un importante richiamo alla necessità di garantire trasparenza, correttezza amministrativa e pieno rispetto delle regole che disciplinano il settore portuale, nella tutela dell'interesse pubblico e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti». Esprimendo «soddisfazione per le motivazioni della sentenza», l'organizzazione sindacale ha rilevato che «particolarmente significativo è il fatto che il TAR abbia riconosciuto la piena legittimazione del nostro intervento, rilevando l'interesse concreto della nostra organizzazione sindacale rispetto alla corretta classificazione dello scalo e alle conseguenti ricadute sul lavoro portuale e sull'assetto del sistema dei porti. Le motivazioni della sentenza recepiscono quindi una nostra lettura, sostenuta con determinazione durante tutto il procedimento e che è stata condivisa anche dagli altri soggetti intervenuti a sostegno del ricorso, confermando la necessità di affrontare il tema dello sviluppo del porto di Fiumicino nel rispetto delle norme, delle competenze istituzionali e della corretta pianificazione portuale». «Continueremo - ha aggiunto la Federazione dei Trasporti della Cgil - a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, affinché le future scelte relative al porto di Fiumicino siano assunte nel rispetto della legalità, della programmazione del sistema portuale nazionale e delle esigenze occupazionali del settore».
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