BIGLIETTI AEREI ONLINE, IL LUOGO DI RESIDENZA NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE IL TRIBUNALE COMPETENTE
Acquistare online un biglietto aereo non significa che, in caso di perdita dei bagagli, il passeggero possa automaticamente rivolgersi al giudice del luogo in cui risiede. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea in una causa relativa a una passeggera spagnola che aveva acquistato online un biglietto per un volo da Madrid a Barcellona operato da Vueling Airlines. I bagagli erano stati successivamente smarriti e la passeggera aveva chiesto un risarcimento davanti al giudice di Fuenlabrada, dove risiedeva. La Corte ha chiarito oggi che le norme della Convenzione di Montreal sulla responsabilità dei vettori aerei si applicano anche ai trasporti tra due aeroporti dello stesso Stato membro quando ricorrono le condizioni previste dal diritto dell'Unione. Tuttavia, il fatto che il contratto sia stato concluso online dal domicilio del passeggero non permette di considerare automaticamente quel luogo come sede dell'impresa che ha concluso il contratto per conto della compagnia aerea. Il giudice del luogo di residenza del passeggero, quindi, non è competente per questo solo motivo. La Corte ha inoltre precisato che, quando il danno riguarda la perdita dei bagagli, il contratto da considerare per stabilire la competenza territoriale resta quello relativo al trasporto aereo del passeggero, perché il trasporto dei bagagli costituisce una prestazione accessoria.
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